Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Il decreto legge 119/2018 consente all’art. 2 la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione) con la sola esclusione degli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, la c.d.  voluntary disclosure.

La definizione agevolata é consentita se gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero sono stati notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore della normativa), se il termine per presentare impugnazione é ancora pendente e l’impugnazione non é stata presentata, con le seguenti modalità:

 

avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero: pagamento dei soli importi dovuti a titolo di imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto) ovvero, se più ampio, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto che residua dopo la data di entrata in vigore della nuova norma;

 

inviti al contraddittorio:  pagamento dei soli importi dovuti a titolo di imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto);

 

 

accertamenti con adesione sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto: devono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte, senza interessi e senza sanzioni, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 13 novembre  2018.

 

 

 

Il pagamento potrà essere effettuato, nelle scadenze sopra indicate, in unica soluzione ovvero in massimo venti rate trimestrali, a condizione che la prima rata venga corrisposta nei rispettivi termini di scadenza.

In ipotesi di regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, vanno corrisposti da decorrere dal 1^ maggio 2016 anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario.

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