Cosa si intende per modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 ?

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”) è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli enti, che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

L’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma di esonero qualora l’Ente dimostri che:

l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
è stato costituito un Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull’osservanza e aggiornamento del modello;
le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto stesso;
prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quando sussiste la responsabilità dell’ente ?

La responsabilità dell’ente viene determinata sulla base di criteri di imputazione oggettiva e soggettiva.

In applicazione dei criteri di imputazione oggettiva, l’ente è chiamato a rispondere allorquando il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all’ente e nell’interesse o a vantaggio dell’Ente medesimo.

Tale ultima condizione ricorre allorquando l’autore del reato abbia agito con l’intento di favorire l’ente e quest’ultimo, grazie all’illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovverosia un risultato favorevole.

Per converso, l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell’ente possono essere:
-soggetti apicali ovvero soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell’Ente (rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di divisione o stabili- mento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);

-soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali (rientrano in questa categoria tutti i dipendenti dell’ente nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente, quali collaboratori, parasubordinati e consulenti).

I criteri di imputazione oggettiva dell’Ente si articolano differentemente, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato:

-se il reato è commesso da un soggetto apicale, si presume che l’illecito sia imputabile ad una politica dell’Ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l’Ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito

-se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata, la responsabilità dell’Ente viene ricondotta all’inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale.

I criteri di imputazione soggettiva dell’ente riguardano, invece, l’elemento della “colpa”: perché l’ente sia ritenuto responsabile di un reato, l’illecito deve essere “rimproverabile”, ovverosia espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione.
La responsabilità dell’ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell’ente.

Richiedi un preventivo per la redazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo per la tua azienda