Le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001

Le sanzioni che il legislatore ha voluto collegare alla responsabilità penale e amministrativa delle persone giuridiche sono di varia natura a seconda della forma di commisurazione e dell’incidenza che le stesse hanno sullo svolgimento dell’attività di impresa. Esse possono essere suddivise come segue:

–  sanzioni pecuniarie;
–  sanzioni interdittive;
–  confisca del prodotto del reato;
–  pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è incentrata sul concetto di “quota” e viene applicata in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei principi fondanti della teoria penal-preventiva e cioè: della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissioni di ulteriori illeciti.

Nella determinazione dell’importo della quota, si tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
Il Giudice, infine, porrà in essere un calcolo moltiplicativo assumendo come moltiplicatore il numero delle quote determinato in relazione alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito e moltiplicando il valore monetario della singola quota stabilito in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del soggetto coinvolto.

Il concetto di quota consente al Giudice di disporre di uno strumento che possa contemperare svariati interessi, primo fra tutti, quello dell’efficacia della sanzione unitamente a quelli di perseguire obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale.

Le sanzioni interdittive sono quelle che possono comportare conseguenze dirette sull’attività di impresa, in quanto possono consistere nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito ovvero del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Va in ogni caso precisato che le sanzioni interdittive possono essere applicate solo per i reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
–  l’ente abbia ottenuto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da soggetti sottoposti all’altrui direzione;
–  in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive hanno un limite temporale minimo di tre mesi ed un massimo di due anni.
Tra le sanzioni interdittive vi è anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività che deve essere applicata solo se le altre sanzioni interdittive sono ritenute dal Giudice inadeguate.
A seguito dell’applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali ovvero mediante af ssione nel comune ove la Società ha la sede principale.
Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato.
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l’inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l’autore materiale della trasgressione nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti dell’Ente.

La confisca del reato e la pubblicazione della sentenza trovano, quindi, nella loro stessa attuazione la duplice ratio, rivolta a privare immediatamente l’ente dal bene cio economico avuto con la commissione del reato e, nello stesso tempo, ad incidere direttamente sulla concezione e percezione che tutti i Partner hanno dell’ente che ha commesso il reato.

Richiedi un preventivo per la redazione di un modello organizzativo ed evitare l’applicazione delle sanzioni.